Sez. 3, Sentenza n. 899 del 03/04/1970 (Rv. 346295 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - EFFETTI - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA NEL GIUDIZIO DI RINVIO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO ANCHE NEL GIUDIZIO DI APPELLO -.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - EFFETTI - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA NEL GIUDIZIO DI RINVIO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO ANCHE NEL GIUDIZIO DI APPELLO -.*
La rinnovazione della citazione, a norma dell'art 291 cod proc civ, sana con efficacia ex tunc tutte le nullita della notificazione, sia espresse dalla legge (art 160 cod proc civ), sia determinate dalla Mancanza di requisiti essenziali. Pertanto, qualora la notificazione dell'atto di riassunzione della causa in Sede di rinvio sia nulla per essere stato l'atto consegnato ad un congiunto minore degli anni quattordici, non si verifica l'Estinzione del processo per mancata riassunzione, ma deve procedersi, a norma del citato art 291 cod proc civ, applicabile anche in appello per il richiamo contenuto nell'art 359 dello stesso codice, alla rinnovazione dell'atto riassuntivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)