Sez. 3, Sentenza n. 1836 del 26/06/1973 (Rv. 364834 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - VALIDA ESECUZIONE - CONSEGUENZE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - VALIDA ESECUZIONE - CONSEGUENZE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Poiche la valida rinnovazione della citazione al convenuto non costituitosi impedisce ogni decadenza, deve ritenersi che essa importi una sanatoria con effetto retroattivo e senza rispetto dei diritti quesiti in tutti i casi nei quali si siano verificati vizi importanti la nullita della notificazione, ivi compreso quello prodotto dall'inosservanza della norma circa la persona cui la copia dell'atto doveva essere consegnata. (V 2981/71, mass n 354254; 899/70, mass n 346295).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)