Sez. 6, Sentenza n. 9723 del 07/05/1982 Ud. (dep. 21/10/1982) Rv. 155728 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA PENA - ESPRESSIONE: "PENA ADEGUATA" - MANCANZA DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA PENA - ESPRESSIONE: "PENA ADEGUATA" - MANCANZA DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
L'adeguamento della pena nella sua concretezza costituisce più il risultato di una intuizione che di un processo logico di natura analitica, onde l'Obbligo della motivazione deve ritenersi sufficientemente osservato, allorquando il giudice nell'applicare una pena intermedia tra minimo e massimo edittale dichiara di ritenere adeguata la misura della pena prescelta nel caso di specie, perché ciò vale a fare ritenere che egli ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.. (Conf mass n 154451; (Conf mass n 154108; (Conf mass n 154033; (Conf mass n 153998; (Conf mass n 153403 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)