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Sez. 3, Sentenza n. 1772 del 09/03/1983 (Rv. 426618 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - ESCLUSIONE - DELLA PROROGA - CONDIZIONI EX ART. 2 LEGGE N. 176 DEL 1978 - SOPRAVVENIENZA DI DETTA LEGGE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426618-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - ESCLUSIONE - DELLA PROROGA - CONDIZIONI EX ART. 2 LEGGE N. 176 DEL 1978 - SOPRAVVENIENZA DI DETTA LEGGE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*

La sopravvenienza, nel corso del giudizio di Cassazione, della legge 10 maggio 1978 n. 176 - il cui art. 2 ha modificato le condizioni soggettive necessarie per ottenere la cessazione della proroga legale dei contratti agrari, prevedendo che il concedente o il locatore, oltre ai requisiti richiesti dall'art. 1, lett. A), del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, deve avere anche quello di essere stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni e di avere esercitato in tale periodo la correlativa attività per almeno due anni - non comporta la Cassazione con rinvio della sentenza impugnata, ove questa abbia comunque accertato la sussistenza di detto nuovo requisito. (Conf 4163/82, mass n 422139; (Conf 5657/81, mass n 416356).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)