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Sez. 3, Sentenza n. 4163 del 15/07/1982 (Rv. 422139 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA EX ART. 1, LETTERA A) DEL D.L.C.P.S. N. 273 DEL 1947 - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE DELLA LEGGE N. 176 DEL 1978 - REQUISITI RICHIESTI DA TALE LEGGE - ACCERTAMENTO IN SEDE DI MERITO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422139-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA EX ART. 1, LETTERA A) DEL D.L.C.P.S. N. 273 DEL 1947 - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE DELLA LEGGE N. 176 DEL 1978 - REQUISITI RICHIESTI DA TALE LEGGE - ACCERTAMENTO IN SEDE DI MERITO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*

La sopravvenienza, nel corso del giudizio di Cassazione, della legge 10 maggio 1978 n. 176 - il cui art. 2 ha modificato le condizioni soggettive necessarie per ottenere la cessazione della proroga legale dei contratti agrari, prevedendo che il concedente o il locatore, oltre ai requisiti di cui all'art. 1 lettera a) del d.l.G.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, deve avere anche quello di essere o di essere stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni e di avere, in tale periodo, esercitato la correlativa attività per almeno due anni - non comporta la Cassazione con rinvio della sentenza impugnata, ove questa abbia comunque accertato la sussistenza di tale nuovo requisito. (Conf 5657/81, mass n 416356).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 lett. A CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)