Sez. 1, Sentenza n. 2666 del 28/10/1967 (Rv. 330083 - 01)
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI, PROPRIETA INDUSTRIALE) - CONTRAFFAZIONE - CONFONDIBILITA DEL MARCHIO E DEI PRODOTTI - RILEVANZA.*
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI, PROPRIETA INDUSTRIALE) - CONTRAFFAZIONE - CONFONDIBILITA DEL MARCHIO E DEI PRODOTTI - RILEVANZA.*
Il marchio serve ad evitare la possibilita di confusione circa la provenienza e la qualita dei prodotti nel pubblico dei consumatori ma la tutela del marchio prescinde dalla confondibilita dei prodotti. La irrilevanza della confondibilita dei prodotti riguarda il solo accertamento dell'esistenza dell'illecito, posto che, ai fini dell'accoglimento dell'Azione di contraffazione basta accertare che siano confondibili i marchi e che essi riguardano il genere di prodotti o di merci indicati nel brevetto. Ai fini, invece, della Determinazione dell'entita dei danni, conseguenti alla contraffazione del marchio, occorre accertare se questa abbia determinato confusione dei prodotti ed in quale misura, in quanto l'uso di marchi confondibili puo produrre maggiori danni se praticati su prodotti identici o anch'essi confondibili per loro natura, a prescindere dalle particolari caratteristiche atte a differenziarli sul mercato, la cui tutela costituisce oggetto esclusivo dell'Azione di concorrenza sleale. (nella specie, i giudici di merito avevano accertato che i prodotti rispettivamente immessi in commercio dalle avverse parti erano merceologicamente identici, ossia tessuti-popeline, e che unico era il mercato di diffusione. La Corte regolatrice ha ritenuto esatti i criteri seguiti dai giudici di merito ed ha enunciato il principio che precede).*
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)