Sez. 1, Sentenza n. 914 del 04/04/1970 (Rv. 346326 - 01)
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI, PROPRIETA INDUSTRIALE< - IN GENERE - USO PUBBLICITARIO DI MARCHIO ALTRUI - DIVIETO - LIMITI.*
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI, PROPRIETA INDUSTRIALE< - IN GENERE - USO PUBBLICITARIO DI MARCHIO ALTRUI - DIVIETO - LIMITI.*
Per la ratio del divieto d'uso del marchio, in relazione all'ultimo comma dell'art 2 del tu 21 giugno 1942, n 929, l'uso pubblicitario del marchio stesso deve intendersi vietato solo se diretto a propagandare prodotti di un'impresa diversa da quella titolare del marchio, poiche la funzione di esso prescinde bensi dalla confondibilita dei prodotti, ma e pur sempre quella di evitare la possibilita di confusione circa la provenienza dei prodotti medesimi. (V 2666-67, massima n 330083).*
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)