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Sez. U, Ordinanza n. 16041 del 07/07/2010 (Rv. 613782 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Personale non dirigenziale - Procedure di stabilizzazione ex art. 1, comma 520, della legge n. 296 del 2006 - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613782-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all'art. 1, comma 520, della legge n. 296 del 2006, giĆ  in servizio a tempo determinato per aver sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale, dovendo intendersi per controversie "relative all'assunzione" del personale ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 anche quelle, non concorsuali, volte alla costituzione di un rapporto stabile con la P.A.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 520 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)