Sez. U - , Ordinanza n. 40953 del 21/12/2021 (Rv. 663713 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Procedure di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017 - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, dovendo intendersi per controversie "relative all'assunzione" del personale, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche quelle per le quali non è prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso assunzionale che, come nella specie, riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell'ambito del quale la P.A., attualizzata la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla stabilizzazione, deve soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere.
Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 20 com. 1 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 28/02/2020 num. 8 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/2020 num. 183 art. 1 com. 8, Legge 26/02/2021 num. 21 CORTE COST., Decreto Legge 09/06/2021 num. 80 art. 1 com. 3, Legge 06/08/2021 num. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)