diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7192 del 30/05/2000 (Rv. 537051 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Oggetto del giudizio - Possibilità per il creditore procedente di esercitare i diritti spettanti al proprio debitore - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537051-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

Nel giudizio d'accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore procedente non può esercitare, a tutela della realizzazione del proprio credito, i diritti e le azioni spettanti al proprio debitore verso i terzi e che questi trascura di esercitare, quali siano state le ragioni dell'inerzia (la S.C. ha enunciato il principio indicato, rigettando il ricorso avverso la sentenza impugnata, in un caso in cui il creditore procedente aveva richiesto nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo non già l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito nei confronti della società in favore del socio suo debitore, ma la ricostruzione degli utili di questa nel tempo attraverso l'accertamento di un patto leonino in danno del debitore esecutato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2900

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)