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Sez. 3, Sentenza n. 371 del 18/01/1979 (Rv. 396469 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - AZIONE DEL CREDITORE PIGNORANTE - DIFFERENZE DALL'AZIONE SURROGATORIA - CONSEGUENZE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO.*
Stato
decisa il 1979-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396469-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - AZIONE DEL CREDITORE PIGNORANTE - DIFFERENZE DALL'AZIONE SURROGATORIA - CONSEGUENZE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO.*

L'Azione del creditore pignorante, nel giudizio contro il terzo a norma dell'art 548 cod proc civ, non S'identifica con l'Azione surrogatoria di cui all'art 2900 cod civ, giacche in quest'ultima il creditore, pur mirando ad un risultato a lui utile, agisce nello interesse e nel nome del debitore, mentre nella prima il creditore pignorante agisce in nome proprio e nei soli limiti del proprio interesse, prescindendo dall'inerzia del debitore nella tutela dei propri diritti. Pertanto la Costituzione del debitore nel giudizio promosso, ai sensi dell'art 548 cod proc civ, dal creditore, non fa venir meno l'interesse, e quindi la legittimazione, di quest'ultimo ad impugnare la sentenza emessa a norma dell'art 549 cod proc civ in ordine all'Obbligo del terzo. (V 1946/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)