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Sez. 4, Sentenza n. 4280 del 21/12/1995 Cc. (dep. 27/02/1996) Rv. 204130 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Misura disposta per garantire l'acquisizione e la genuinità della prova nonché per salvaguardare le altre esigenze cautelari. Fissazione di un termine di durata - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204130-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari

La fissazione della durata di una misura cautelare personale disposta al fine di garantire l'acquisizione e la genuinità della prova è necessaria solo quando la misura detta deve esclusivamente tutelare la citata esigenza cautelare e non anche le altre indicate nell'art. 274 Cod. Proc. Pen, in quanto in quest'ultimo caso la fissazione di un termine di durata sarebbe inutile dovendo la misura continuare ad essere applicata per la salvaguardia delle ulteriori esigenze cautelari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)