Sez. 3, Sentenza n. 56 del 14/01/1997 Cc. (dep. 03/03/1997) Rv. 207883 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Misura disposta per tutelare più di una tra le esigenze indicate dall'art. 274 cod. proc. pen. - Impugnazione proposta solo con riferimento ad una di esse - Inammissibilità per carenza di interesse - Misura disposta anche per garantire l'acquisizione o la genuinità della prova - Fissazione in ogni caso del termine per il compimento delle indagini - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
In tema di provvedimenti cautelari personali, quando il giudice ha fondato l'applicazione della misura su più di una delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc. pen., è carente di interesse, e perciò inammissibile, l'impugnazione proposta relativamente ad una di esse senza contestare la sussistenza delle altre. È perciò inammissibile l'impugnazione attraverso la quale il ricorrente intende far valere l'omessa fissazione del termine per il soddisfacimento delle esigenze istruttorie quando non venga eccepito anche il venir meno delle altre esigenze sulla base delle quali il provvedimento era stato motivato. L'eventuale affermazione dell'obbligo di fissare comunque il termine per il compimento delle indagini che legittimano la limitazione della libertà, anche quando lo si volesse ritenere sussistente, sarebbe perciò privo di rilevanza processuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)