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Sez. 3 - , Sentenza n. 8345 del 31/03/2017 (Rv. 643836 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - ASSISTENZA E BENEFICENZA | Regione Sicilia - Servizio di trasporto dei portatori di handicap ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 68 del 1981 - Obbligo di effettuazione per i comuni - Servizio effettuato da privati - Controversia - Giurisdizione dell'AGO - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643836-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - ASSISTENZA E BENEFICENZA

Ai sensi dell'art. 6 della l.r. siciliana n. 68 del 1981, i comuni della Sicilia hanno l'obbligo di istituire, a favore dei portatori di handicap, servizi di trasporto gratuiti per la frequenza degli asili-nido, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno, e l'effettuazione di tale servizio non รจ subordinata alla concessione, da parte della regione, del contributo di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. Sicilia n. 16 del 1986, essendo la provvidenza svincolata dall'adempimento degli obblighi imposti agli enti locali; pertanto, la controversia avente ad oggetto il pagamento, da parte del comune, del corrispettivo per il trasporto, effettuato da un privato, di soggetti disabili all'interno del territorio comunale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo la pretesa condizionata dal versamento del contributo regionale.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 18/04/1981 num. 68 art. 4, Legge Reg. Sicilia 18/04/1981 num. 68 art. 6, Legge Reg. Sicilia 28/03/1986 num. 16, Legge Reg. Sicilia 23/05/1991 num. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)