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Sez. U, Sentenza n. 1235 del 29/11/2000 (Rv. 542242 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - ASSISTENZA E BENEFICENZA | Regione Sicilia - Servizio di trasporto dei portatori di handicap - Obbligo di effettuazione per i Comuni - Servizio effettuato da privati - Controversia - Giurisdizione dell'AGO - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542242-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - ASSISTENZA E BENEFICENZA

Ai sensi dell'art. 6 della Legge reg. siciliana n. 68 del 1981, i Comuni della Sicilia hanno l'obbligo di istituire, a favore dei portatori di handicap, i servizi di trasporto gratuito per la frequenza di asili, scuole, corsi di formazione professionale e centri educativo - riabilitativo a carattere ambulatoriale diurno; l'effettuazione di tale servizio non รจ subordinata alla concessione da parte della Regione del contributo di cui agli artt. 5 e 6 della legge reg. n. 16 del 1986, essendo la provvidenza svincolata dall'adempimento degli obblighi imposti agli enti locali; pertanto la controversia avente ad oggetto il pagamento da parte del Comune del corrispettivo per il trasporto effettuato da un privato di soggetti disabili all'interno del territorio comunale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo la pretesa condizionata dal versamento del contributo regionale.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 18/04/1981 num. 68 art. 4, Legge Reg. Sicilia 18/04/1981 num. 68 art. 6, Legge Reg. Sicilia 28/03/1986 num. 16, Legge Reg. Sicilia 23/05/1991 num. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)