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Sez. L, Sentenza n. 3525 del 09/04/1987 (Rv. 452513 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI UNA PLURALITÀ DI ILLEGITTIMI CONTRATTI A TERMINE - APPOSIZIONE DI QUESTO ULTIMO ALLE SINGOLE ASSUNZIONI - LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DURATA DELL'INTERVALLO TRA LE SUCCESSIVE ASSUNZIONI - IRRILEVANZA - INTERRUZIONE PROLUNGATA DEL RAPPORTO - RISOLUZIONE DI QUESTO PER MINIMO COMPENSO - AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1987-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452513-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI UNA PLURALITÀ DI ILLEGITTIMI CONTRATTI A TERMINE - APPOSIZIONE DI QUESTO ULTIMO ALLE SINGOLE ASSUNZIONI - LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DURATA DELL'INTERVALLO TRA LE SUCCESSIVE ASSUNZIONI - IRRILEVANZA - INTERRUZIONE PROLUNGATA DEL RAPPORTO - RISOLUZIONE DI QUESTO PER MINIMO COMPENSO - AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO.*

Nel caso di successione di una pluralità di illegittimi contratti di lavoro a tempo determinato, l'apposizione del termine alle singole assunzioni non può valere come manifestazione unilaterale di recesso da parte del datore di lavoro e, quindi, come licenziamento, restando irrilevante, attesa la conversione dello illegittimo rapporto a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che l'intervallo tra le successive assunzioni sia più o meno lungo, potendosi soltanto ammettere che una lunga interruzione, caratterizzata da un completo disinteresse di entrambe le parti alla prosecuzione del rapporto, possa implicare lo scioglimento per mutuo consenso del rapporto a tempo indeterminato nel quale si è convertito il precedente rapporto a termine illegittimo, fermo, peraltro, l'Obbligo del giudice del merito di indicare, con adeguata motivazione, le circostanze concrete dalle quali sia desumibile una siffatta volontà risolutoria delle parti. (Conf 667/85, mass n 438872).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1372, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)