Sez. L, Sentenza n. 2261 del 19/03/1990 (Rv. 466032 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI ILLEGITTIMI CONTRATTI A TERMINE - LUNGHEZZA DELL'INTERVALLO - IRRILEVANZA - APPOSIZIONE DEL TERMINE E LICENZIAMENTO - EQUIPARABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELLA ESTROMISSIONE DALLA AZIENDA DOPO IL TERMINE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI ILLEGITTIMI CONTRATTI A TERMINE - LUNGHEZZA DELL'INTERVALLO - IRRILEVANZA - APPOSIZIONE DEL TERMINE E LICENZIAMENTO - EQUIPARABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELLA ESTROMISSIONE DALLA AZIENDA DOPO IL TERMINE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
In caso di successione di illegittimi contratti a termine, è irrilevante la lunghezza dell'intervallo di tempo tra tali contratti, né l'illegittima apposizione del termine può valere come manifestazione unilaterale di recesso e quindi come formale licenziamento assoggettato all'impugnativa entro il termine di sessanta giorni di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, con l'ulteriore conseguenza che anche dopo tale termine il lavoratore può contestare la legittimità della sua estromissione dell'azienda, salvo che una lunga interruzione tra un contratto ed un altro, caratterizzata da un completo disinteresse delle parti alla prosecuzione del rapporto, sia tale da implicare lo scioglimento per mutuo consenso del rapporto a tempo indeterminato nel quale si è convertito il precedente illegittimo rapporto a termine. (Conf 3525/87, mass n 452513; (Conf 667/85, mass n 438872).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)