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Sez. 1, Sentenza n. 4450 del 08/07/1986 (Rv. 447201 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. IV DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 25 AGOSTO 1924 SULLA POLIZZA DI CARICO - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ - DEROGHE - PORTATA.*
Stato
decisa il 1986-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447201-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. IV DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 25 AGOSTO 1924 SULLA POLIZZA DI CARICO - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ - DEROGHE - PORTATA.*

Con riguardo al danno subito dalle cose durante il trasporto marittimo, nella disciplina dell'art. IV della convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di carico (come recepita dall'art. 422 cod. nav.), la presunzione di responsabilità del vettore, fino a quando non provi che la causa della perdita o dell'avaria non è stata determinata da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti, trova deroga nelle cosiddette situazioni di pericolo eccettuato, come quella della "fortuna di mare", nel senso che in esse spetta all'avente diritto alla riconsegna, che invochi detta responsabilità, di provare l'indicata colpa del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, solo quando il vettore medesimo deduca e dimostri con tutti i mezzi di prova compresa la prova presuntiva non soltanto la ricorrenza di una di tali situazioni, ma anche la derivazione del danno dalle stesse, tenuto conto che la predetta deroga si ricollega ad una presunzione legale sul carattere fortuito di determinati eventi, non sulla dipendenza da essi del danno. (V 1837/74, mass n 370048; (V 3562/71, mass n 355244).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 422, Tratt. Internaz. 25/08/1924 num. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)