Sez. 1, Sentenza n. 1837 del 21/06/1974 (Rv. 370048 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITA - DANNI ALLE COSE TRASPORTATE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL VETTORE E, RISPETTIVAMENTE, DELL'AVENTE DIRITTO ALLA RICONSEGNA.*
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITA - DANNI ALLE COSE TRASPORTATE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL VETTORE E, RISPETTIVAMENTE, DELL'AVENTE DIRITTO ALLA RICONSEGNA.*
Secondo il sistema dell'art 422 del codice della navigazione, in caso di danno alle cose trasportate, il vettore marittimo, per esimersi da responsabilita, deve provare che l'evento dannoso non e dipeso da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti. Solo se risulti che il danno e dipeso da uno dei fatti elencati nel capoverso della citata norma (cosiddetti 'pericoli eccettuatì) sorge a carico dell'avente diritto alla riconsegna l'Onere di provare che il danno, in tali ipotesi, e dipeso, in tutto o in parte, da colpa del vettore o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti.*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 422
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)