Sez. 3 - , Sentenza n. 15642 del 23/06/2017 (Rv. 644952 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - DECISIONE - IN GENERE | Decisione in via incidentale - Oggetto - Scrittura privata verificata giudizialmente nel giudizio principale - Espletamento di ctu in tale sede ed utilizzazione nel giudizio di falso - Spese relative - Liquidazione nel procedimento incidentale - Ammissibilità - Fondamento.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - DECISIONE - IN GENERE
In materia di querela di falso, qualora la stessa sia proposta in via incidentale contro una scrittura privata, precedentemente oggetto di verificazione nel giudizio principale - quanto alla provenienza della sottoscrizione - attraverso una c.t.u., la liquidazione delle spese del procedimento incidentale legittimamente include quelle dell’espletata consulenza, in quanto l'attività svoltasi con la verificazione ed il suo esito risultano "ex post" comunque strumentali alla definizione del procedimento incidentale, essendo, pertanto, la liquidazione giustificata dall'applicazione del principio di causalità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)