Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7243 del 22/03/2017 (Rv. 643662 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Sentenza che decide su querela di falso proposta in via incidentale - Natura - Sentenza non definitiva - Esclusione – Eccezione – Presupposti.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
La sentenza che decide la querela di falso incidentale è, di regola, definitiva, poiché conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto l’accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata: peraltro, detto principio deve essere bilanciato con quelli dell’apparenza e della tutela dell’affidamento delle parti, sicché la pronuncia va ritenuta non definitiva ove il tribunale la qualifichi espressamente tale, rimettendo la statuizione sulle spese all’esito del giudizio di merito, e la parte, sulla base della qualificazione formale del giudice, formuli riserva di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 226, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)