diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 4786 del 28/02/2011 (Rv. 616942 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | - INVIM decennale - Esenzione per gli immobili strumentali, ex art. 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. n. 643 del 1972 - Cessazione della strumentalità - Assoggettamento ad imposta - Configurabilità - Valore iniziale - Riferimento alla data di acquisto - Necessità.
Stato
decisa il 2011-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616942-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)

In tema di INVIM, l'incremento di valore degli immobili strumentali, che l'art. 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, esenta dall'applicazione dell'imposta per decorso del decennio, è, comunque, soggetto all'imposta di cui all'art. 2 del citato d.P.R. n. 643 del 1972 nel caso di cessazione della destinazione strumentale dei medesimi e la base imponibile va determinata assumendo come valore iniziale quello corrispondente alla data di acquisto del bene e non a quella del compimento dell'ultimo decennio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)