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Sez. 5, Sentenza n. 4448 del 26/03/2003 (Rv. 561427 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Immobili strumentali previsti dall'art. 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. n. 643 del 1972 - Esenzione da INVIM decennale - Cessazione del rapporto di strumentalità - Assoggettamento ad imposta - Base imponibile - Valore iniziale - Determinazione - Criterio - Riferimento alla data di cessazione della strumentalità.
Stato
decisa il 2003-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561427-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)

In tema di INVIM decennale, l'incremento di valore degli immobili strumentali, che l'art. 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, esenta da detta imposta, una volta cessata l'utilizzazione strumentale diviene soggetto all'imposta medesima, ai sensi dell'art. 3 del citato d.P.R., e la base imponibile, al compimento del decennio, va determinata assumendo come valore iniziale quello corrispondente alla data di cessazione del rapporto di strumentalità (e non alla data dell'acquisto), posto che l'incremento di valore tra l'acquisto ed il compimento del periodo di utilizzazione diretta è esente da INVIM decennale ed è, quindi, insensibile all'applicazione dell'imposta stessa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)