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Sez. 2, Sentenza n. 585 del 21/02/1968 (Rv. 331707 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - PROVA A CARICO DELL'ATTORE.*
Stato
decisa il 1968-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331707-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - PROVA A CARICO DELL'ATTORE.*

Nella condictio indebiti, incombe all'attore la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della Mancanza della causa debendi o del rapporto giuridico giustificativo del pagamento, che insieme costituiscono i fatti sui quali si fonda il preteso diritto alla ripetizione. Ne e contraria al sistema processuale vigente la prova di un fatto negativo (cioe dell'inesistenza o della nullita di quella causa debendi o di quel rapporto giuridico), perche il fatto costitutivo dell'Azione giudiziale puo anche consistere, nell'apparente Forma negativa, in un fatto sostanzialmente positivo, dal quale sia argomentabile l'obiettiva inesistenza o la nullita della medesima causa debendi o di quello stesso rapporto. (Conf, sulla prima parte, 1476'66, massima n 322937).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)