Sez. 3, Sentenza n. 3863 del 03/12/1969 (Rv. 344206 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - ONERE DELLA PROVA DELL'ATTORE - CONTENUTO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - ONERE DELLA PROVA DELL'ATTORE - CONTENUTO.*
Nel giudizio per la ripetizione di indebito oggettivo incombe allo attore l'Onere di fornire la prova, non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della Mancanza di una causa debendi e del rapporto giuridico giustificativo del pagamento, che, insieme, costituiscono i fatti sui quali si fonda il diritto alla ripetizione. (V 3978-68, massima n 337546 1291-68, massima n 332859 585-68, massima n 331707).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)