Sez. 3, Sentenza n. 7706 del 14/06/1983 Ud. (dep. 30/09/1983) Rv. 160340 - 01
SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE - ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE - CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LOCALITÀ DESTINATA A ZONA VERDE DAL PIANO REGOLATORE GENERALE - REATO DI CUI ALL'ART. 17 LETT. A) LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10 - SUSSISTENZA.*
SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE - ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE - CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LOCALITÀ DESTINATA A ZONA VERDE DAL PIANO REGOLATORE GENERALE - REATO DI CUI ALL'ART. 17 LETT. A) LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10 - SUSSISTENZA.*
L'attività di coltivazione delle cave non necessita della concessione del sindaco prevista dall'art. 1 legge 28 gennaio 1977, n. 10. Qualora, però, la località nella quale è impiantata la cava sia stata destinata esclusivamente a "zona verde" dal locale e vigente piano regolatore generale, l'Esercizio della predetta attività, anche se non qualificabile urbanistica ed edilizia, è specificamente punita dall'art. 17 lett. A) legge citata, poiché costituisce inosservanza di una norma prevista da uno strumento urbanistico, quale il piano regolatore generale.*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)