Sez. 3, Sentenza n. 4167 del 06/02/1985 Ud. (dep. 06/05/1985) Rv. 168962 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CAVA - CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - AUTORIZZAZIONE REGIONALE - MANCANZA - IRRILEVANZA PENALE DEL FATTO.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CAVA - CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - AUTORIZZAZIONE REGIONALE - MANCANZA - IRRILEVANZA PENALE DEL FATTO.*
La coltivazione di una cava, non accompagnata né preceduta dalla esecuzione di opere edilizie, anche se ad essa strumentali, non è soggetta a concessione del sindaco, bensì soltanto ad autorizzazione della regione o del sindaco per delega da parte della medesima. L'eventuale inottemperanza del suddetto Obbligo non è sanzionata penalmente. (V mass n 160340; (Conf mass n 160990, ed ivi citate, sulla prima parte; (Conf mass n 160751; (Conf mass n 160181).*
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1975 num. 382 art. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 62, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)