Sez. 1, Ordinanza n. 1739 del 04/06/1971 Cc. (dep. 03/09/1971) Rv. 119055 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - MOTIVI - DEPOSITO AUTONOMO - INAMMISSIBILITA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - MOTIVI - DEPOSITO AUTONOMO - INAMMISSIBILITA.*
Nel processo di prevenzione non e applicabile l'art 201 comma secondo cod proc pen, poiche nella legge 27 dicembre 1956, n 1423, non e consentito l'autonomo deposito dei motivi, onde tale specifica disciplina non permette la estensibilita al procedimento predetto anche di tale norma; essi, quindi, devono essere depositati o contestualmente alla dichiarazione di impugnazione o, comunque, entro il termine stabilito per proporla.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 com. 2, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)