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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 24 del 1980

Decisione
decisa il 1980-02-22, depositata il 1980-02-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:24
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16273

  • Sicurezza pubblica
  • Sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 104/1969 e O. nn. 76/1971, 78/1973, 40/1975, 19/1979 e 135/1979.

Norme impugnate

  • art. 2 d.lgs. 11 febbraio 1948, n. 50

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. 11 febbraio 1948, n. 50 (sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1979 dal Pretore di Trento, nel procedimento penale a carico di Bonetti Italo, iscritta al n. 514 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 del 5 settembre 1979. Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 18 maggio 1979, il Pretore di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50 (sulle sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi), in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 14 e 23 Cost.; che, nel relativo giudizio, nessuna delle parti si è costituita dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che la questione in esame, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 14 Cost., è stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 104 del 1969 e manifestamente infondata - in vista di alcuni fra i predetti parametri costituzionali - dalle ordinanze n. 76 del 1971, n. 78 del 1973 e n. 40 del 1975; che la Corte ha nuovamente deciso in tal senso, anche con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 23 Cost., mediante le ordinanze n. 19 e n. 135 del 1979; che, sotto questi aspetti, l'ordinanza di rimessione non prospetta alcun profilo sostanzialmente nuovo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, sollevata dal Pretore di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 14 e 23 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze