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Sez. 6, Sentenza n. 3507 del 20/12/1982 Cc. (dep. 22/12/1982) Rv. 158236 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO SPECIFICO A TUTTI I CRITERI PREVISTI DALL'ART. 254 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DELL'ELEMENTO PREVALENTE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1982-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158236-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO SPECIFICO A TUTTI I CRITERI PREVISTI DALL'ART. 254 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DELL'ELEMENTO PREVALENTE - SUFFICIENZA.*

La motivazione del provvedimento di cattura facoltativo non deve necessariamente riferirsi in modo specifico a tutti i criteri dell'art. 254 comma secondo cod. proc. pen. nella nuova formulazione (legge 12 agosto 1982 n. 532, art. 4), ma può limitarsi a richiamare, purché in Forma non apodittica, quello ritenuto rilevante e cioè rivelatore del "periculum libertatis", come tale idoneo a giustificare la misura adottata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)