Sez. 1, Sentenza n. 1051 del 12/05/1983 Cc. (dep. 29/07/1983) Rv. 160080 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AD UNO SOLO DEGLI ELEMENTI INDICATI DALL'ART. 254 COD. PROC. PEN. - SUFFICIENZA.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AD UNO SOLO DEGLI ELEMENTI INDICATI DALL'ART. 254 COD. PROC. PEN. - SUFFICIENZA.*
L'emissione del provvedimento di cattura facoltativo deve trovare la sua motivazione o nella pericolosità del soggetto desumibile dagli elementi indicati nella seconda parte del secondo comma dell'art. 254 (con richiamo anche ad uno solo di essi) ovvero in ragioni processuali connesse al pericolo di fuga dell'imputato. Tale riferimento non è cumulativo, ma alternativo. (Conf mass n 158236; (Conf mass n 156740)*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)