Sez. 2, Sentenza n. 6755 del 05/05/2003 (Rv. 562593 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI | Comunanza di interessi, convivenza e parentela o coniugio del rappresentante con il terzo - Rilevanza.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI
Ai fini dell'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi con il rappresentato, a norma dell'art. 1394 cod. civ. la comunanza d'interessi fra rappresentante ed il terzo e la convivenza tra loro, specialmente quando questa sia determinata da rapporti di parentela o di coniugio, sono indizi che consentono al giudice del merito di ritenere secondo lo "id quod plerumque accidit" ed in concorso con altri elementi, sia il proposito del rappresentante di favorire il terzo, sia la conoscenza effettiva o quanto meno la conoscibilità di tale situazione da parte del terzo. In tal caso, la decisione del giudice di merito, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, se immune da vizi logici, è incensurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)