Sez. 1, Sentenza n. 1048 del 18/05/1967 (Rv. 327399 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - CONTENUTO DELL'ATTO SCRITTO - ELEMENTI ESSENZIALI - QUIETANZA DEL PREZZO - INSUFFICIENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - CONTENUTO DELL'ATTO SCRITTO - ELEMENTI ESSENZIALI - QUIETANZA DEL PREZZO - INSUFFICIENZA.*
L'atto scritto richiesto dalla legge -ad substantiam- e non -ad probationem- per la validita dei mezzi traslativi di diritti immobiliari deve essere rappresentato non da un qualsiasi documento da cui il contratto risulti in precedenza concluso, ma da uno scritto dal quale sia dato trarre, con sufficiente certezza, gli elementi essenziali del negozio cui le parti contraenti hanno inteso dar vita, e cioe l'indicazione della cosa e del prezzo, in uno con la volonta manifestata dal venditore di operare il trasferimento della proprieta al compratore in cambio del corrispettivo con costui pattuito. Pertanto, non soddisfa l'esigenza dell'art. 1350, n.1, cod. civ. una semplice dichiarazione scritta, con la quale si dia ricevuta di una somma corrisposta in esecuzione di un patto negoziale di cui si presuppone, ma non si documenta, la giuridica esistenza nella sola Forma valida richiesta dalla legge e del quale non si conosce neppure il preciso contenuto sostanziale. (Cfr. 324-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)