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Sez. 3, Sentenza n. 2065 del 04/05/1989 (Rv. 462642 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - ATTO SCRITTO - NOZIONE - QUIETANZA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462642-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - ATTO SCRITTO - NOZIONE - QUIETANZA - INSUSSISTENZA.*

Ad integrare l'atto scritto, richiesto ad substantiam per i contratti che trasferiscono la proprietà di immobili, non è sufficiente un qualsiasi documento, ma è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volontà. Tale non è una dichiarazione di quietanza, che presuppone il contratto e dà la prova dell'avvenuto adempimento, ma non pone in essere il contratto stesso. (Conf 3570/68, mass n 336771; (Conf 1048/67, mass n 327399; (Conf 324/64, mass n 300399).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)