Sez. L, Sentenza n. 11159 del 12/11/1993 (Rv. 484284 - 01)
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Diritto all'indennità di accompagnamento - Condizioni - Mancato superamento di una soglia minima di reddito - Insussistenza.
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere
Il diritto all'indennità di accompagnamento prevista ("al solo titolo della minorazione") dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 non richiede - fra le condizioni previste dalla legge per la sua nascita - anche il mancato superamento, da parte del beneficiario, di una soglia minima di reddito, tenuto conto, in particolare, che il riferimento di detta norma agli artt. 2 e 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 non implica necessariamente il richiamo del requisito reddituale previsto per la pensione d'inabilità e che l'esame dei lavori preparatori evidenzia l'intento del legislatore di disporre la concessione dell'indennità indipendentemente dal reddito in godimento, mentre la necessità di tale requisito ai fini dell'indennità di accompagnamento suddetta non può essere fondata neppure sull'affinità della stessa con l'indennità di accompagnamento per i ciechi, la quale, originariamente collegata ad un requisito reddituale del beneficiario, da esso è venuta a staccarsi nell'evoluzione della legislazione.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)