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Sez. L, Sentenza n. 7917 del 20/07/1995 (Rv. 493369 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Presupposti - Inabilità lavorativa ex art. 12, primo comma, legge n. 118 del 1971 - Rilevanza - Estremi - Condizioni reddituali - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493369-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di indennità di accompagnamento, il richiamo agli art. 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, contenuto nell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, che ha introdotto l'indennità suddetta, ha l'esclusiva finalità di evidenziare che l'inabilità lavorativa che deve connotare i beneficiari dell'indennità è la medesima, accertata anche nei medesimi modi, di quella prevista dal primo comma del menzionato art. 12 della legge n. 118, sicché l'indennità di accompagnamento è concessa all'inabile totale non deambulante o non autosufficiente a prescindere dalle sue condizioni reddituali.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)