Sez. L, Sentenza n. 12967 del 21/05/2008 (Rv. 603106 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Condizioni - Consapevolezza dell'esistenza del debito e volontarietà dell'atto - Dichiarazione del lavoratore recante semplice presa d'atto della riserva della società di ripetere somme dalla stessa pretese - Riconoscimento del debito - Configurabilità - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Per aversi riconoscimento di debito non occorrono, data la natura negoziale dell'atto, formule sacrali, e neppure una specifica volontà di produrre l'effetto interruttivo, ma è necessaria pur sempre la consapevolezza dell'esistenza del debito e la volontarietà dell'atto. Ne consegue che va escluso che costituisca riconoscimento del debito la semplice dichiarazione di un lavoratore, contenuta in una quietanza rilasciata all'atto della cessazione del rapporto, recante semplice presa d'atto della riserva della società di ripetere somme dalla stessa pretese.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)