diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 21664 del 16/11/2004 (Rv. 578049 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Natura negoziale - Esclusione - Natura di atto giuridico in senso stretto - Configurabilità - Conseguenze - Consapevolezza dell'esistenza del debito e volontarietà - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578049-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Il riconoscimento di debito altrui, quale atto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale (e, quindi, non richiede la volontà di produrre l'effetto interruttivo) né carattere recettizio, ma assume la natura di atto giuridico in senso stretto, onde è necessario soltanto che esso provenga dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto e che rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà. Ne consegue che deve escludersi che possa costituire riconoscimento del debito la circolare delle Ferrovie dello Stato che, oltre a non provenire da chi ne abbia la rappresentanza esterna, sia rivolta, per il suo carattere di generalità alla platea dei lavoratori e, quindi, non riveli la piena e completa conoscenza o consapevolezza di ogni singolo e distinto rapporto con essi intercorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)