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Sez. 1, Sentenza n. 1693 del 07/06/1971 (Rv. 352145 - 01)

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO - DESTINAZIONE - FABBRICATI DI CONVENTI SOPPRESSI - ONERE DI DESTINAZIONE AD OPERE DI ISTRUZIONE, DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - ALIENAZIONE DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE A TERZI - INOSSERVANZA DELL'ONERE DA PARTE DEI TERZI ACQUIRENTI - PROPONIBILITA DI DOGLIANZE CONTRO I TERZI ACQUIRENTI - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352145-01

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO - DESTINAZIONE - FABBRICATI DI CONVENTI SOPPRESSI - ONERE DI DESTINAZIONE AD OPERE DI ISTRUZIONE, DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - ALIENAZIONE DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE A TERZI - INOSSERVANZA DELL'ONERE DA PARTE DEI TERZI ACQUIRENTI - PROPONIBILITA DI DOGLIANZE CONTRO I TERZI ACQUIRENTI - PRECLUSIONE.*

I comuni e le province, divenuti proprietari dei fabbricati dei conventi soppressi ai sensi degli artt 20 e 21 della legge 7/7/1866 n 3036, e cioe divenuti proprietari con l'Onere della destinazione dei fabbricati medesimi a scuole, asili, ospedali, ricoveri od altre opere di beneficenza o di pubblica utilita, hanno il potere di disporne e non possono proporre contro i terzi ai quali li abbiano alienati veruna eccezione neanche per quanto attiene all'osservanza del vincolo di destinazione dei beni medesimi.*

Riferimenti normativi: Legge 07/07/1866 num. 3036 art. 20, Legge 07/07/1866 num. 3036 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)