Sez. 1, Sentenza n. 6821 del 27/07/1996 (Rv. 498833 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Procedimento preliminare di ammissibilità - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ. in relazione agli artt. 3, 24 e 30 Cost. - Manifesta infondatezza.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ., in riferimento agli artt. 3, 24 e 30, primo e terzo comma, Cost., in quanto, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 30 dicembre 1987, n. 621, il modo in cui il giudizio preliminare di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale è stato normativamente ristrutturato, dopo le leggi di riforma n. 1047 del 1971 e n. 151 del 1975, per adeguarne la disciplina all'art. 24 Cost., integra una scelta riservata all'insindacabile discrezionalità del legislatore.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)