Sez. 1, Sentenza n. 424 del 15/01/2000 (Rv. 532892 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Procedimento previsto dall'art. 274 cod.civ. - Mancata facoltà per le parti di esporre sin dall'inizio le proprie tesi e di indicare fonti di prova - Eccezione d'incostituzionalità - Manifesta infondatezza.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
È manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 274 cod.civ., per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non consente alle parti di esporre sin dall'inizio le proprie tesi difensive ed indicare possibili fonti di prova. Infatti, nonostante la peculiarità della procedura (giustificata dalla materia, consistente in una sommaria delibazione che l'azione proposta non sia palesemente temeraria), resta pur sempre assicurato alle parti il diritto di conoscere gli elementi istruttori e svolgere le opportune difese, deducendo ogni circostanza utile e di esaminare gli atti dell'inchiesta sommaria, nonché il diritto di impugnare il decreto motivato del Tribunale e di ricorrere per cassazione contro il provvedimento del giudice d'appello.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)