diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 414 del 20/01/1988 (Rv. 456964 - 01)

CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - PROROGA LEGALE - DECADENZA - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - PRESUPPOSTI - GRAVE INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456964-01

CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - PROROGA LEGALE - DECADENZA - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - PRESUPPOSTI - GRAVE INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

L'art. 4, lett. A) del d.l.lt. 5 aprile 1945 n. 157, disponendo che la proroga non è ammessa se il mezzadro si sia reso colpevole di grave inadempimento, ha circoscritto in modo innovativo le condizioni per la risoluzione del rapporto, nel senso che, mentre l'inadempimento di cui all'art. 1455 cod. civ. corrisponde ad un concetto di gravità apprezzabile o di media gravità, quello cui si riferisce la citata disposizione deve presentare, ai fini della risoluzione, carattere di maggiore Rilevanza, tale da incidere in misura superiore alla normale sull'attuazione del rapporto. La gravità dell'inadempimento non deve essere valutata esclusivamente in relazione alla entità delle sue conseguenze economiche, patrimoniali, bensì tenendo presente e considerando la particolare natura del rapporto di mezzadria, fondato sull'onestà e leale collaborazione tra le parti e sulla vicendevole fiducia. (V 2470/81, mass n 413250; (Conf 2463/74, mass n 370878).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)