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Sez. 3, Sentenza n. 2463 del 10/09/1974 (Rv. 370878 - 01)

CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - PROROGA LEGALE - DECADENZA - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - PRESUPPOSTI - GRAVE INADEMPIMENTO - GRAVITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1974-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370878-01

CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - PROROGA LEGALE - DECADENZA - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - PRESUPPOSTI - GRAVE INADEMPIMENTO - GRAVITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

L'art 4 lett a) del dllt 5 aprile 1945 n 157, disponendo che la proroga non e ammessa se il mezzadro si sia reso colpevole di grave inadempimento, ha circoscritto in modo innovativo le condizioni per la risoluzione del rapporto, nel senso che, mentre l'inadempimento di cui all' art 1455 cod civ corrisponde ad un concetto di gravita apprezzabile o di media gravita, quello cui si riferisce la citata disposizione deve presentare, ai fini della risoluzione, carattere di maggiore Rilevanza, tale da incidere in misura superiore alla normale sull'attuazione del rapporto. La gravita dell'inadempimento non deve essere valutata esclusivamente in relazione alla entita delle sue conseguenze economiche, patrimoniali, bensi tenendo presente e considerando la particolare natura del rapporto di mezzadria, fondato sull'onesta e leale collaborazione tra le parti e sulla vicendevole fiducia. (V 386'73, mass n 362336).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)