diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2604 del 23/09/1963 (Rv. 264023 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - SUSSISTENZA DI UNA MALATTIA - CARATTERE PERMANENTE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLE SOLE INFERMITA ATTUALI ED OBBIETTIVAMENTE CERTE.*
Stato
decisa il 1963-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264023-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - SUSSISTENZA DI UNA MALATTIA - CARATTERE PERMANENTE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLE SOLE INFERMITA ATTUALI ED OBBIETTIVAMENTE CERTE.*

Presupposto della riduzione della capacita di guadagno, a norma e per i fini di cui all'art 10 RDL 14 aprile 1939 n 636, e l'esistenza di una infermita, la cui intensita sia di grado tale da incidere sulle attitudini lavorative dell'assicurato, in modo che le possibilita del medesimo di porre a profitto le sue energie risultino al di sotto dei limiti legali di pensionabilita corrispondenti a meno di un terzo del guadagno normale per gli operai e a meno della meta per gli impiegati. L'invalidita prodotta dall'infermita deve avere inoltre carattere permanente e, ai fini di un giudizio positivo circa la sussistenza dell'invalidita ed il carattere permanente di essa, si deve tener conto soltanto delle infermita o anomalie fisiche e psichiche obiettivamente certe ed attuali nonche della loro effettiva attuale entita.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)