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Sez. U, Sentenza n. 12484 del 23/11/1992 (Rv. 479649 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Tutela e sicurezza sociale - In genere | Dipendenti della soppressa O.N.M.I. trasferiti ad enti locali - Controversie dirette al conseguimento dell'indennità di anzianità relativa al periodo di lavoro presso detta opera - Giurisdizione dell'A.G.O..
Stato
decisa il 1992-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479649-01

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Tutela e sicurezza sociale - In genere

Le controversie aventi ad oggetto domande proposte da dipendenti della soppressa O.N.M.I., trasferiti agli enti locali, per conseguire l'indennità di anzianità, in relazione all'attività svolta alle dipendenze dell'ente soppresso, sono devolute - al pari delle controversie concernenti l'indennità di buonuscita (in relazione alla stessa attività lavorativa predetta) e l'indennità premio di servizio (in relazione alla successiva attività presso gli enti locali) - alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la continuità del rapporto d'impiego, nonostante l'intervenuto mutamento del datore di lavoro, comporta che la detta indennità di anzianità, confluente nell'unico trattamento di fine servizio liquidato dall'I.N.A.D.E.L., assume anch'essa natura previdenziale (al pari dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio sopra menzionate), configurandosi il rapporto di pubblico impiego, unitariamente considerato nelle congiunte sue fasi, come un mero presupposto esterno del rapporto previdenziale, da cui trae titolo il complessivo trattamento di fine servizio del quale l'indennità di anzianità è elemento costitutivo. (Nella specie, la S.C., enunciando il suesposto principio, ne ha escluso l'incidenza - in ragione del giudicato interno sul punto - sulla declaratoria, da parte dell'impugnata sentenza, della giurisdizione del giudice amministrativo in tema d'indennità di anzianità ed ha altresì rilevato che lo stesso principio comportava il superamento delle eccezioni, sollevate dall'I.N.A.D.E.L., d'illegittimità, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 9 legge 23 dicembre 1975 n. 698, 5 legge 1 agosto 1977 n. 563 e 6, comma primo, legge 20 marzo 1980 n. 75, in quanto non prevedenti che le controversie relative alle indennità premio di servizio e di buonuscita degli ex dipendenti dell'O.N.M.I. transitati agli enti locali siano attribuite, come le controversie in tema di indennità di anzianità, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)