Sez. U, Ordinanza n. 17 del 24/02/2000 (Rv. 534327 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Indennità di buonuscita - Disciplina ex art. 6 legge n. 75 del 1980 ed altre disposizioni di legge - Mancata realizzazione dell'unicità della giurisdizione relativa a rapporti paritetici di pubblico impiego - Dubbio di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - Esclusione - Ragioni - Successiva devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario della cognizione delle controversie in detta materia - Rilevanza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
L'art. 6, primo comma, della legge n. 80 del 1975, che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di indennità di buonuscita e di cessazione del rapporto di impiego del solo personale dello Stato e delle Aziende autonome, al pari delle altre disposizioni che hanno rinviato nel tempo la realizzazione della unicità della giurisdizione relativa a rapporti paritetici di pubblico impiego, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., atteso che la distribuzione degli affari tra il giudice ordinario e quello amministrativo è rimessa ad una scelta discrezionale di competenza del legislatore, non censurabile se non esercitata in modo arbitrario ed irragionevole (come sicuramente non è nella specie, avuto riguardo alle peculiarità del rapporto di pubblico impiego), e non incide sul diritto alla difesa costituzionalmente garantito, il quale non deve necessariamente essere realizzato nello stesso modo in relazione a situazioni diversificate. Nè rileva, in contrario, la circostanza che il legislatore abbia ritenuto, operando una diversa valutazione, di sua spettanza, di devolvere, a far tempo da una certa data, le controversie di cui si tratta alla cognizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)