Sez. L, Sentenza n. 6512 del 27/06/1990 (Rv. 468036 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - REQUISITO DELLA STABILITÀ - - DEDUZIONE AI FINI DEL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE DURANTE IL RAPPORTO - ONERE PROBATORIO DEL DEDUCENTE - OGGETTO UNITÀ PRODUTTIVA DEL GIORNALISTA - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - REQUISITO DELLA STABILITÀ - - DEDUZIONE AI FINI DEL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE DURANTE IL RAPPORTO - ONERE PROBATORIO DEL DEDUCENTE - OGGETTO UNITÀ PRODUTTIVA DEL GIORNALISTA - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
Spetta al datore di lavoro che deduca la prescrizione del credito del prestatore con decorrenza in costanza del rapporto lo Onere di provare che questo è presidiato dai necessari requisiti di stabilità, da verificare con riferimento all'unità produttiva cui è addetto il lavoratore, la quale, trattandosi di prestazioni giornalistiche, può essere costituita non solo dalla redazione succursale o distaccata - prevista dall'art. 5 del C.C.n.L. di categoria del 1959, reso efficace erga omnes con d.P.R. n. 153 del 1961 - ma anche da qualsiasi redazione periferica di una impresa giornalistica, purché goda di autonomia, quanto meno funzionale. (V 2249/88, mass n 458061, sulla prima parte; (V 109/87, mass n 449900, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959 num. 5, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)