Sez. L, Sentenza n. 2132 del 30/03/1984 (Rv. 434168 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - COMPATIBILITÀ CON IL RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO - SUSSISTENZA - MANCATA PREVISIONE DA PARTE DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA E DEGLI USI - OBBLIGATORIETÀ.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - COMPATIBILITÀ CON IL RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO - SUSSISTENZA - MANCATA PREVISIONE DA PARTE DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA E DEGLI USI - OBBLIGATORIETÀ.*
Le ferie, in ordine alle quali il codice della navigazione non detta alcuna norma, non sono incompatibili con il rapporto di lavoro nautico e, in quanto non previste dalla disciplina collettiva o dagli Usi, sono comunque dovute in base ai principi stabiliti dal terzo comma dell'art. 36 cost. E dal secondo comma dell'art. 2109 cod. civ., dichiarato costituzionalmente illegittimo (con sentenza n. 66 del 1963) nella parte in cui subordina il relativo diritto al compimento di un anno di ininterrotto servizio.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)