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Sez. 2, Sentenza n. 5221 del 10/09/1980 (Rv. 409056 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - PAGAMENTO - ADDOSSAMENTO CONVENZIONALE AD UNA SOLA DELLE PARTI - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409056-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - PAGAMENTO - ADDOSSAMENTO CONVENZIONALE AD UNA SOLA DELLE PARTI - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE.*

La disposizione contenuta nel primo comma dell'art 1755 cod civ, secondo cui il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare e concluso per effetto del suo intervento, ha carattere dispositivo, di guisa che, nel contratto relativo, ben puo essere posta a carico di uno solo dei contraenti, con la conseguente limitazione a quest'ultimo della legittimazione passiva nei confronti dell'Azione del mediatore diretta a conseguire la provvigione. (Conf 4086/75, mass n 378391).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)