Sez. 3, Sentenza n. 4086 del 12/12/1975 (Rv. 378391 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - OBBLIGAZIONE DI CIASCUNA DELLE PARTI - CLAUSOLA CHE PONE LA PROVVIGIONE A CARICO DI UNO SOLO DEI CONTRAENTI - LICEITA.*
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - OBBLIGAZIONE DI CIASCUNA DELLE PARTI - CLAUSOLA CHE PONE LA PROVVIGIONE A CARICO DI UNO SOLO DEI CONTRAENTI - LICEITA.*
La norma contenuta nell'art 1755 cod civ, secondo cui il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare e concluso per effetto del suo intervento, ha carattere dispositivo, di guisa che, nel contratto relativo, ben puo la provvigione essere posta a carico di uno solo dei contraenti. (Conf 1319/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)