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Sez. 3, Sentenza n. 4086 del 12/12/1975 (Rv. 378391 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - OBBLIGAZIONE DI CIASCUNA DELLE PARTI - CLAUSOLA CHE PONE LA PROVVIGIONE A CARICO DI UNO SOLO DEI CONTRAENTI - LICEITA.*
Stato
decisa il 1975-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378391-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - OBBLIGAZIONE DI CIASCUNA DELLE PARTI - CLAUSOLA CHE PONE LA PROVVIGIONE A CARICO DI UNO SOLO DEI CONTRAENTI - LICEITA.*

La norma contenuta nell'art 1755 cod civ, secondo cui il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare e concluso per effetto del suo intervento, ha carattere dispositivo, di guisa che, nel contratto relativo, ben puo la provvigione essere posta a carico di uno solo dei contraenti. (Conf 1319/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)